La storia della Fondazione Clara Pevarelli e Avvocato Clemente Tomba - ONLUS

L’idea nasce vent’anni fa. L’avvocato Clemente Tomba, dopo aver praticato il volontariato ed aiutato segretamente molte persone, colpito da un male che lasciava poco tempo di vita, rifletteva sulla "malattia senza medicina" che aveva incontrato nella vita: la solitudine. Chiese allora alla cara consorte Clara Pevarelli di impegnarsi per trovare il modo di fare opere caritatevoli in aiuto alle persone sole. Fu così che nacque nella signora Clara Pevarelli il sogno che ha poi condiviso con i suoi fidati amici. L'idea di far nascere una Fondazione dedicata a questo scopo fu del 2008. Ma solo nel 2016 nacque la Fondazione attuale che partì subito con il proposito di trasformare alcune case di Alte Ceccato in cohousing.

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L’età non conta

Il cohousing è una casa comune per persone sole. Il fenomeno di una vita vissuta in solitudine è in aumento. Soprattutto nella terza età diventa più frequente e un po' più difficile. Oggi è molto frequente anche da noi. Il cohousing è una vera e propria micro comunità in cui ogni persona ha uno spazio tutto per sé, una camera da letto con bagno e delle parti in comune da condividere. Lasciare la propria casa per un luogo spesso asettico e impersonale non fa bene allo stato mentale della persona. La casa di riposo fa perdere l’autonomia e la routine perché bisogna seguire un programma standard, con amici forzati, con vicini di stanza che non abbiamo scelto, mangiando in mense che in genere non badano troppo ai gusti personali. Nemmeno il personale presente può essere scelto e tutto questo con un costo mensile importante.

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Occuparsi delle persone sole

La Fondazione Pevarelli Tomba nasce con lo scopo di occuparsi delle persone sole. Addio alle case di riposo. Il futuro della vecchiaia serena sono le “Case comuni per anziani”. Mettiamo a disposizione appartamenti formati da 5/6 persone con stanza e bagno personali e cucina, refettorio, lavanderia in comune e giardino. Questi appartamenti vengono offerti come co-abitazione a persone sole e autosufficienti. Attraverso servizi di volontariato che portino compagnia e servizi di assistenza generici: spesa, recupero medicine in farmacia, accompagnamento, compagnia. Una novità rivoluzionaria nel modo di pensare e vivere questo momento di vita.

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I vantaggi di una casa di compagnia

1. Privacy: non è un aspetto da poco. Spesso uno degli aspetti che spaventa davvero un anziano che deve lasciare la propria casa dopo una vita vissuta lì è proprio non poter avere il proprio spazio e dover sottostare a programmi giornalieri forzati.

2. Miglior qualità di vita: questa comunità non va vista come l’ultima spiaggia, ma come un nuovo modo di godersi la vita insieme e questo offre un beneficio mentale non trascurabile. Spesso gli anziani vengono un po’ messi da parte e rimangono soli. Invece qui hanno accanto amici con cui gestire gli spazi in comune in maniera egualitaria. Ogni opinione conta e questo è molto importante.

3. Sicurezza: sei circondato da persone che conosci e che ti conoscono bene, che sanno le tue abitudini e che sono pronte a venire in tuo aiuto in ogni momento.

4. Convenienza: un aspetto secondario, ma non di poco conto. Questa soluzione è decisamente meno costosa di una casa di riposo. Hai a disposizione tutto. Non devi preoccuparti di bollette, tasse comunali, assicurazioni, manutenzioni, controllo e sicurezza. È vero che raggiunta una certa età la forza fisica può venire a mancare, ma l’esperienza, le idee quelle rimangono e in vecchiaia come in giovinezza la compagnia fa bene a corpo e mente.

A chi non piacerebbe vivere conservando la propria indipendenza con accanto i propri amici? Questa è una soluzione ideale.

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Lo Statuto

ART . 1 - DENOMINAZIONE SEDE

Per volontà dei signori Clara Pevarelli, Scalabrin Maurizio, Bisollo Maurizio e Parise Lucia è costituita la "Fondazione Clara Pevarelli e Avvocato Clemente Tomba - ONLUS", con sede in Montecchio Maggiore. L'ente è una fondazione la cui personalità giuridica sarà riconosciuta nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

ART . 2 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito della Regione Veneto. In particolare la Fondazione si propone le seguenti finalità: a) l'assistenza di anziani, residenti nei Comuni ove opera la Fondazione e nel contesto territoriale, che per ragioni economiche o sociali o familiari risultino bisognosi di assistenza che garantisca loro una vita autonoma, impegnandosi ad offrire agli anziani un contesto di compagnia e convivenza che li aiuti ad arginare il sempre più diffuso problema della solitudine; b) la promozione di iniziative benefiche a favore di istituzioni senza finalità di lucro, come elencate nel presente articolo dello statuto, che operino nel campo dell'assistenza sociale o a favore di persone o categorie di persone anziane o svantaggiate per condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari; c) l'istituzione, la gestione anche in forma di concessione, di servizi agli anziani che non prevedano la residenzialità in strutture attrezzate; d) l'utilizzo di beni e servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione a soci, associati o partecipi versanti nelle condizioni di disagio come previsto dalla normativa vigente riguardante le Onlus; e) la costituzione di organismi che assicurino forme di partecipazione nella Fondazione e di presenza nella struttura anche di soggetti e/o servizi (es. Ulss, ambulatori, gruppi di medici di base, specialisti, biblioteche, mense, ecc.); f) la collaborazione con il volontariato; g) la sussidiarietà, intesa come collaborazione e sostegno tra Ente Privato sociale e Pubblico per svolgere unicamente funzioni che perseguano finalità di interesse sociale; h) la realizzazione e la gestione, diretta o in convenzione, di alloggi protetti o comunità protette per anziani auto o semi-autosufficienti, allo scopo di mantenere il più a lungo possibile le residue autonomie funzionali e per allontanare nel tempo il ricovero in una struttura residenziale protetta; i) la promozione di una cultura sulle forme di assistenza e cura alla popolazione anziana, attraverso la conoscenza dei servizi socio-assistenziali e di quelli territoriali pubblici e privati di supporto alla vita a domicilio, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti od Associazioni competenti in materia. Tali finalità qualificano la Fondazione come diretta a fini dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. La Fondazione svolge esclusivamente le attività istituzionali di cui all'art. 2 comma 2 dello - Statuto e quelle che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, siano considerate strettamente connesse alle attività medesime. La Fondazione potrà svolgere la promozione di iniziative di sensibilizzazione nel mondo degli anziani anche mediante l'organizzazione di incontri, convegni, attività culturali e formative rivolte a volontari o partecipanti o interessati a conoscere le attività della Fondazione. La Fondazione intende perseguire gli scopi statutari anche attraverso forme di collaborazione istituzionalizzate o comunque riconosciute dall'Ente pubblico o privato. Tali forme di collaborazione saranno disciplinate da appositi regolamenti e provvedimenti in accordo tra le parti.

 

ART. 3 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dalle somme inizialmente versate dai Soci Fondatori; - dalle somme versate da enti o privati che, ai sensi degli articoli successivi siano nominati Soci "benemeriti", "sostenitori" o "aderenti" della Fondazione; - dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione; - dai beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio; - dalle somme eventualmente provenienti da affitti o da rette ottenute da locazioni di "locali protetti" o di "social house" gestiti o di proprietà della Fondazione; - dalle somme provenienti da redditi del patrimonio di cui all'art. 4 eventualmente eccedenti i costi di gestione che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, ad incremento del Patrimonio.

 

ART. 4 - DISPONIBILITÀ

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone: - dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3; - di ogni altra somma di denaro o bene che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinato ad incremento del suo patrimonio.

 

ART. 5 - SOCI FONDATORI - BENEMERITI- SOSTENITORI - ADERENTI

Gli aderenti, persone fisiche, persone giuridiche, società ed enti pubblici o privati , si suddividono in: - Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Ente; - Soci Benemeriti, Soci Sostenitori, Soci Aderenti: quelli nominati a seconda di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed in conformità a quanto richiesto dal Consiglio stesso con propria delibera per l'appartenenza ad una delle categorie in parola.

 

ART. 6  - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione: a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; b) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Revisore dei Conti; e) il Segretario, che sarà designato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi membri. Gli organi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

 

ART. 7 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi componenti. Egli è titolare della rappresentanza legale e processuale della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle adunanze. Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le questioni che vengono deliberate. Esercita un generale potere di vigilanza su tutta la gestione dell'attività, cura l'osservanza dello Statuto promuovendone le eventuali modifiche. Adotta ogni provvedimento opportuno ed urgente riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione che deve essere convocata dal Presidente entro cinque giorni.

 

ART. 8 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vice Presidente può essere eletto dal Consiglio di Amministrazione, ove questo ne ravvisi l'opportunità, tra i componenti del Consiglio stesso. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dai Soci Fondatori. Nel caso in cui non vi fosse più alcun Socio Fondatore, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione competerà al Presidente del Tribunale di Vicenza.

 

ART. 10 - COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I Componenti del Consiglio di Amministrazione fanno parte del Consiglio a titolo esclusivamente volontario e gratuito, non avranno diritto ad alcun compenso ma ad un eventuale semplice rimborso delle spese, qualora questi rappresentino la Fondazione in missioni autorizzate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa , di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvederà a cooptare i sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio già in carica.

 

ART. 11 - COOPTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la cooptazione il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con la maggioranza dei due terzi dei membri. Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare immediatamente al cooptato la notizia della propria deliberazione . Qualora il cooptato entro sette giorni dal ricevimento di tale notizia non depositi la dichiarazione di accettazione, il suo silenzio costituisce rifiuto e il Consiglio, presone atto, può procedere ad una nuova cooptazione. I membri del Consiglio di Amministrazione acquistano il diritto di esercitare le loro funzioni immediatamente dopo il deposito dell'accettazione della carica.

 

ART. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio sarà convocato in seduta ordinaria una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia. Di regola la convocazione è fatta tramite raccomandata A.R. , raccomandata a mano, telefax o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche tramite fax o e-mail almeno 2 (due) giorni prima della riunione. La convocazione dovrà indicare l'ora, il giorno e gli argomenti da trattare.

 

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione della ·Fondazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste dalle norme del presente Statuto: - nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; - redige ed approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo obbligatorio per legge; - predispone il programma annuale delle attività; - delibera l'approvazione dei regolamenti; - delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, sul l'ammissione dei "benemeriti", "soste nitori" e "aderenti"; - predispone i piani di lavoro de l la Fondazione e i programmi di assistenza sociale e tecnica; provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione; - nomina e licenzia i l personale dipendente e ne determina il trattamento; - delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri Enti o Privati, di attività di studio ed iniziative di ricerca e sperimentazione fissandone le condizioni; delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione; - delibera - all ' unanimità dei componenti le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità tutoria; - delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione, che interessano la Fondazione.

 

ART. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione delibera a votazione palese con la presenza di almeno la metà dei componenti quando non siano richieste maggioranze qualificate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente sarà prevalente. Il segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi membri, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscriverà unitamente al Presidente ed a uno dei Consiglieri presenti, designato di volta in volta dal Consiglio.

 

ART. 15 - BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le attività di cui all'articolo 2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, così come di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che abbiano dimostrato particolare impegno e condivisione degli scopi statutari e delle attività della Fondazione.

 

ART. 17 - MODIFICHE STATUTARIE

Le norme del presente Statuto possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità dei componenti. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla disposizione del Codice Civile e alle altre leggi vigenti.

 

ART. 18 - DURATA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione o quelle di scioglimento previste dal Codice Civile, la Fondazione si estingue. A partire dal decimo anno dal riconoscimento della Fondazione il Consiglio avrà l'obbligo di esaminare periodicamente se si siano determinate le cause di estinzione sopra indicate e, nel caso, di effettuarne la constatazione con deliberazione valevole se presa con la maggioranza dei due terzi, provvedendo in tal caso a norma dell'ultimo comma dell'art. 27 del Codice Civile. In ogni caso il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Fermo quanto disposto nel comma precedente , ove possibile, in caso di estinzione della Fondazione , per qualsiasi causa, ogni suo patrimonio verrà devoluto alla "Fondazione Famiglia Paolino Massignan - Dopo di noi - O.N.L.U.S. ", con sede in Montecchio Maggiore, frazione Alte Ceccato, via Madonnetta n. 64/E. Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

F.TO: CLARA PEVARELLI

F.TO: MAURIZIO SCALABRIN

F.TO: MAURIZIO BISOLLO

F.TO: LUCIA PARISE

F.TO: DANIELE NARDON

F.TO: MICHELA FACCHIN TESTE

F.TO: FABIANA BEVILACQUA TESTE

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)

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